Decisione n. 2445 del 9 aprile 2020 dell’ACF
Riceviamo e pubblichiamo da parte dell’Avv. Gabriella Arcuri, aderente alla rete MLS, questo interessante contributo sulla decisione dell’ACF.
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie, in relazione al ricorso n. 3498, presentato dalla Fondazione per la ricerca sull’epilessia e sindromi neurologiche correlate – FOREP – (ricorrente) nei confronti della Banca, ha sancito alcuni fondamentali nella ben nota vicenda delle obbligazioni subordinate, ribadendo principi ormai consolidati ma pur sempre attuali.
La FOREP – Fondazione per la ricerca in campo medico, lamenta che in occasione di un’operazione d’investimento avvenuta nel 2013, l’intermediario (all’epoca rappresentato da altra Banca a cui è subentrata la Convenuta), si sarebbe reso inadempiente ad una serie di obblighi previsti dalla vigente normativa in tema di servizi d’investimento e segnatamente:
a) mancanza di adeguata informazione circa la natura del prodotto finanziario e il grado di rischio connesso ai titoli che essa intendeva acquistare;
b) inadeguatezza dell’acquisto al profilo di rischio ed alla politica d’investimento della ricorrente, che per statuto dev’essere rigorosamente orientata in una prospettiva di lungo periodo, con rendimenti sicuri e a basso rischio;
c) la eccessiva concentrazione dell’investimento rispetto al portafoglio titoli della cliente, posto che le obbligazioni in parola rappresentavano circa il 40% del totale.
Doglianze tutte accolte dall’ACF.
Ed ancora, nonostante l’intermediario abbia eccepito l’eccezione di legittimazione passiva, il Collegio, ha ribadito che la responsabilità e le eventuali pretese risarcitorie relative a rapporti contrattuali tra cliente e intermediario per la prestazione di servizi d’investimento “risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca” (cfr. Dec. ACF n. 1336 dell’11.1.2019).
Pertanto, è stata accolta la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente nei confronti della Banca Convenuta, considerato che il Collegio ha ritenuto che l’investitore si sarebbe astenuto dall’effettuare l’acquisto laddove fosse stato correttamente informato circa le caratteristiche e i rischi connessi all’investimento.
Avv. Gabriella Arcuri
Leggi la decisione ACF 2445 del 9/04/20