Sommario: 1. – Premessa. 2. – Ambito di applicazione. – 3. GCS e agenzie di recupero crediti. 4. – Gestione degli UTP. 5. – Limiti di operatività. 6. – Società fiduciarie. 7 – Conflitto di interessi. 8 – La “qualificazione genetica” delle sofferenze bancarie. 9 – Esternalizzazione delle attività dei GCS. 10 – Recupero crediti giudiziale e stragiudiziale. 11 – Incompetenza della Banca d’Italia sul recupero stragiudiziale. – 12 – Inapplicabilità della “231”.
- Premessa.
La Banca d’Italia ha finalmente pubblicato il 12 febbraio 2025 il testo definitivo delle sue “Disposizioni di vigilanza…“ (in seguito Disposizioni) in attuazione del d.lgs. 116/2024 che, in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary market directive – SMD), ha modificato il TUB[1] introducendo il nuovo Capo II, Titolo V, dove vengono regolamentati i Gestori di crediti in sofferenza (GCS) e gli Acquirenti di crediti in sofferenza (ACS).
Abbiamo già diffusamente commentato sia il d.lgs. 116/2024[2] che la bozza delle Disposizioni di vigilanza pubblicata per Consultazione a settembre dello scorso anno[3]. L’immediata conseguenza della emanazione delle Disposizioni di Vigilanza è che dalla loro prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il d. lgs. 116/2024 entrerà pienamente in vigore e chi avrà interesse potrà richiedere l’iscrizione nel nuovo Albo dei gestori di crediti in sofferenza di cui all’articolo 114.5 del TUB.
Poche le implementazioni rispetto alla bozza delle Disposizioni pubblicata a settembre 2024 per la Consultazione, ma, in qualche caso, significative. Vale la pena ripercorrere e commentare la “Tavola di resoconto alla Consultazione“ pubblicata dalla Banca d’Italia i primi giorni di febbraio 2025 che contiene spunti ed indicazioni di qualche rilievo.
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