AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: gradualmente i vizi vengono emergendo.
Riportiamo un esaustivo commento alla sentenza della Corte d’Appello n. 412 del 5 dicembre 2019.[1] in materia di “ammortamento alla Francese”.
La sentenza in argomento, sul solco tracciato da precedenti pronunce, riconosce la illegittimità del piano di ammortamento ‘alla francese’ rilevando che il metodo comporta ‘la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall’art. 821, comma terzo, c.c.).’ .[2]
Il contratto di finanziamento riporta di regola il tasso espresso come TAN ma l’ordinamento, prima ancora del TAN, prescrive l’indicazione del prezzo ex art. 1284 c.c.: ciò che rileva è pertanto il tasso che esprime, in ragione d’anno, gli interessi pattuiti. Il TAN, che rappresenta il parametro impiegato nell’algoritmo di calcolo, sortisce di regola un valore del monte interessi diverso se impiegato in regime semplice o in regime composto, ma solo nel regime semplice esprime il monte interessi in ragione d’anno, mentre nell’alternativo regime composto esprime un monte interessi affetto dal una lievitazione esponenziale con il tempo. [3]
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