ASTA SOSPESA. BANCA CONDANNATA A PAGARE LE SPESE. TRIBUNALE DI AVEZZANO ORD. 08.04.2019
ASTA SOSPESA. BANCA CONDANNATA A PAGARE LE SPESE. TRIBUNALE DI AVEZZANO ORD. 08.04.2019
AVV MONICA MANDICO DI MANDICO & PARTNERS
Il pignoramento immobiliare è suscettibile di sospensione, nel caso in cui nel contratto di mutuo c.d. condizionato, nonostante la formale dichiarazione di quietanza, la consegna della somma viene di fatto differita ad un momento successivo. Ivi, l’importo erogato resta espressamente fuori dalla disponibilità del mutuatario, che si impegna a non prelevarla fino a quando non saranno posti in essere gli adempimenti previsti nel contratto (a pena di risoluzione dello stesso). In tale ipotesi, il contratto di mutuo non rappresenta un valido titolo ex art.474 2°co, n. 3 cpc.
Il terzo datore di ipoteca è legittimato a proporre opposizione ex art. 615 e ss c.p.c. sollevando eccezioni sia di rito che di merito.
Il contratto di mutuo che subordini l’erogazione ad una serie di adempimenti, che procrastino il momento perfezionativo del contratto, non può ritenersi valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. E ciò anche quando nell’atto risulti l’accredito sul conto corrente infruttifero del mutuatario. Difatti, in tale circostanza, la somma risulta indisponibile, sino al compimento di tutte le operazioni previste nel contratto. Invero, mancando la dimostrazione della materiale disponibilità giuridica della somma, occorre un ulteriore titolo nella forma dell’atto ricevuto da Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge affinchè si ravvisi quell’autonomo titolo di disponibilità della somma concessa a mutuo.
Il Caso giudiziario
Sulla scorta di un contratto di mutuo ipotecario fondiario, la Banca iscriveva ipoteca sugli immobili di proprietà di un terzo soggetto. A seguito del decesso del datore di ipoteca, e della rinuncia all’eredità dei discendenti del de cuius, la Banca, presumendo che la titolarità dei beni immobili si fosse trasferita automaticamente ai figli minorenni dei rinunciatari all’eredità, avviava una azione esecutiva nei confronti del terzo. I minori esecutati proponevano opposizione all’esecuzione e la Banca sollevava eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Su tale eccezione, il Giudice del Tribunale di Avezzano affermava il pieno diritto del terzo datore di ipoteca a proporre opposizione ex art. 615 cpc, sulla base di motivi sia di rito che nel merito: “Il terzo, in quanto soggetto passivo dell’espropriazione forzata, è legittimato a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata attraverso l’opposizione all’esecuzione di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. Proprio la natura di tale tipologia di espropriazione implica che i motivi di opposizione all’esecuzione siano più ampi, dovendo essere vagliata sia la posizione del debitore che quella del terzo. Per tale ragione il terzo può far valere motivi di rito – ossia la qualità di titolo esecutivo del provvedimento giudiziale e l’estraneità del debitore rispetto al titolo stesso – e motivi di merito, siano essi relativi alla carenza dei presupposti dell’esecuzione nei confronti del terzo che relativi all’insussistenza del diritto di credito per il quale si procede.”
Gli esecutati, difesi dall’Avv Monica Mandico fondavano la propria opposizione su un motivo che è stato ritenuto fondato dal G.E. al fine di emettere una pronuncia di sospensione dell’azione esecutiva. Infatti il contratto di mutuo sottostante il pignoramento di causa risultava di tipo “condizionato”, mancando l’effettiva consegna della somma mutuata in capo al mutuatario. Il momento perfezionativo del contratto era procrastinato all’adempimento di una serie di condizioni, e quindi risultante privo dei requisiti di cui all’art. 474, co. 2, n. 3, c.p.c.
Il contratto di mutuo, in quanto contratto “reale”, si perfeziona con la consegna della somma mutuata, insorgendo solo da tale momento l’obbligo di rimborso in capo al mutuatario. Allorquando, come nel caso di specie, non venga fornita la prova della traditio, nella forma dell’atto ricevuto da Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, il contratto di mutuo non può ritenersi titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, co. 2, n. 3 c.p.c.. Difatti, manca il requisito necessario per il perfezionamento del mutuo e la conseguente insorgenza dell’obbligazione di restituzione della somma mutuata.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi
Cass. n. 5664/2018; Cass., 08/04/2003, n. 5507
Cassazione civ., Sez. I, 2 aprile 2007, n. 8120
Tribunale di Avezzano, Sentenza n°61/19 del 08.02.2019 – Giudice Caterina Lauro
Cass. 12 ottobre 1992, e 11116 e 15 luglio 1994 n. 6686; Cass. n. 2483 del 2001, Coss. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211 e Cass. 3 gennaio 2011, n. 14
Dati
Tribunale di Avezzano Ordinanza 08.04.2019 Giudice Caterina Lauro
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