L’impatto dell’art. 91 del DL Cura Italia sui contratti in corso di esecuzione.
L’art. 91 del DL Cura Italia (DL n. 18 del 17 marzo 2020) ha introdotto una norma di chiusura che regola la responsabilità del debitore inadempiente in conseguenza del factum principis. L’articolo propone un’analisi critica della norma volta a comprenderne la reale portata innovativa, concludendo per un limitato impatto sia sotto il profilo della distribuzione dell’onere della prova, sia sui rimedi già delineati dagli art. 1218, 1223, 1256 e 1457 del c.c..
L’art. 91 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” rubricato “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” ha aggiunto il comma 6 bis all’art. 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che recita:
“6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.
Con riferimento alle sorti che l’emergenza Covid19 ha prodotto e produrrà sui rapporti di natura obbligatoria, il legislatore ha adottato una disciplina speciale ed una generale…