Contratto autonomo di garanzia. Sentenza 276/2017 Tribunale di Avellino.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 276 pubblicata il 14/02/2017, ha qualificato contratto autonomo di garanzia il negozio contenente la c.d. “clausola di garanzia a prima richiesta”, la quale prevede che il garante è tenuto a pagare immediatamente in favore della banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, nei limiti dell’importo massimo garantito.
La tesi condivisa dal Giudicante, richiama l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno avuto modo di chiarire il principio secondo il quale “la mera presenza della clausola di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla autonoma fattispecie di contratto autonomo di garanzia, salvo che il diverso giudizio dovesse derivare da una evidente e irrimediabile discrasia con l’intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass. S.U., 3947 del 2010).
La causa concreta del contratto autonomo è infatti, quella di trasferire al garante il rischio economico connesso all’inadempimento dell’obbligazione principale.
Il tratto distintivo della garanzia autonoma rispetto alla fideiussione è quello di svincolare la garanzia personale dal rapporto principale, ponendo il creditore al riparo dalle eccezioni spettanti soltanto debitore principale, in deroga al criterio di accessorietà. Le conseguenze di ordine pratico sono di non poco conto, se sol si consideri che nessuna eccezione inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto o la nullità per mancanza di forma può essere opposta dal garante; infatti, ha precisato il Tribunale che il garante può sollevare solo eccezioni relative alla nullità delle clausole contrattuali per contrarietà con norme imperative e di ordine pubblico o per illiceità della causa relative ad interessi, commissioni e clausole penali.
Avv. Francesca Bonito.
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