Diritto bancario – Nullità contrattuale. Ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 24699 Anno 2017
E’ nullo il mutuo di scopo, quando, il prestito erogato viene utilizzato per una diversa finalità da quella indicata in contratto, come quella di estinguere debiti in precedenza contratti verso lo stesso istituto di credito.
La Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con Ordinanza del 19 ottobre 2017, n. 24699, ha stabilito che tutte le volte in cui l’ammontare erogato a prestito, dal mutuante al mutuatario, non viene utilizzato, per lo scopo pattuito, il contratto di mutuo è nullo e non va più restituito il prestito e la nullità, può essere fatta valere in qualsiasi momento, senza termini di scadenza.
Il cosiddetto mutuo di scopo, è dunque, quel tipo di finanziamento che ha una finalità precisa, ed è indicata in contratto (acquisto di immobile, ricostruzione di una casa, l’acquisto di un’azienda o di un cantiere, ecc.).
Il presupposto identificativo e caratterizzante del mutuo di scopo è che, una somma di danaro viene elargita al mutuatario, esclusivamente per raggiungere una determinata finalità. Ne deriva che il mutuo di scopo si distingue dal tipico contratto di mutuo, visto che il soggetto finanziato, si obbliga non solo a restituire la somma avuta in prestito con gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto in contratto.
L’inquadramento giuridico del mutuo di scopo o di finanziamento finalizzato, ci viene data dalla stessa Cassazione Civile, del 16 febbraio 2010, n. 3589, sez. III, che così precisò: “ esso consiste nell’erogazione del credito – a medio o a lungo termine – in cui acquista rilievo, accanto alla causa generalmente creditizia, il motivo specifico per il quale il mutuo stesso viene concesso. La clausola di destinazione della somma mutuata si inserisce nel contratto, in modo da conformarlo alle esigenze che si intendono raggiungere. Si dice anche che il contratto si “funzionalizza”. Con il mutuo di scopo, cioè, il mutuante pone un vincolo all’utilizzazione delle somme concesse in mutuo. L’impiego del capitale, quindi, da motivo estraneo alla struttura, entra ora a far parte del regolamento contrattuale. In virtù della clausola di reimpiego, il creditore acquista influenza per quanto attiene all’utilizzazione del capitale mutuato. A carico del mutuatario insorge una vera e propria obbligazione, consistente nell’utilizzazione della somma nel modo previsto, secondo la diligenza richiesta nell’adempimento delle obbligazioni. Dunque, la principale caratteristica del cosiddetto mutuo di scopo o di destinazione è che una somma di denaro viene consegnata al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale, per cui il mutuatario non solo si obbliga a restituire la somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto”
Altra tipologia di prestiti offerti dalle banche sono i mutui fondiari, ove la finalità non viene specificata nel contratto. Muovendosi da questa differenziazione, la Cassazione ha precisato che, nei soli mutui di scopo, tutte le volte in cui le somme erogate al cliente non vengono impiegate per lo scopo concordato, ma per coprire o ripianare precedenti esposizioni debitorie contratte con il medesimo istituto di credito erogante il mutuo, questo sarà affetto da nullità e il debitore non dovrà più rimborsare le somme avute in prestito.
Venendo alla fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, si espone quanto segue:
Il Caso
La banca aveva chiesto di essere ammessa al passivo di fallimento, in privilegio ipotecario,sulla base di due contratti di finanziamento a medio termine stipulati il 9-12-1996 e il 18-5-2000.
La domanda veniva respinta dal Giudice Delegato sul rilievo che si trattava di “mutuo di scopo con simulazione parziale e conseguente nullità della causa per frode alla legge”, giacché le somme erano state utilizzate “per coperture di pregresse esposizioni bancarie e non, piuttosto, per gli obiettivi della convenzione”;
La Banca proponeva opposizione ai sensi dell’art. 98 della legge fall., e il tribunale di Nola, in parziale accoglimento, riconosceva solo il credito insinuato in base al primo finanziamento; quanto al secondo, il tribunale rigettava l’opposizione osservando che il finanziamento era stato destinato “alla copertura finanziaria di investimenti immateriali per la produzione di nuovi prodotti”, donde doveva essere qualificato come mutuo di scopo parzialmente simulato, nullo per difetto di causa poiché le parti avevano pattuito che la provvista fosse poi in verità destinata ad altro scopo, vale a dire al ripianamento delle preesistenti esposizioni debitorie della mutuataria verso il ceto bancario.
La sentenza, su gravame della banca, veniva riformata dalla corte d’appello di Napoli che ribadiva lo stesso concetto, precisando, anche che, pur trattandosi di simulazione, non poteva applicarsi al caso di specie, di nullità per difetto di causa, ma piuttosto di inefficacia del contratto dissimulato ( accordo contenente la destinazione del finanziamento realmente voluta).
La curatela del fallimento, proponeva ricorso per Cassazione, censurando la decisione sulla base di due motivi; il primo si basava sulla violazione dell’art.1414 II co. c.c. e per aver svilito la figura del mutuo di scopo nel suo aspetto patologico, mediante la scomposizione dei negozi simulato e dissimulato.
Con il secondo motivo, veniva dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; la ricorrente censurava inoltre la sentenza perché la banca, sia in primo grado che in appello, non aveva mai parlato di negozio dissimulato, ma si era semplicemente preoccupata di dimostrare che nella fattispecie non ricorresse la figura del mutuo di scopo; per cui la questione relativa alla ritenuta liceità del negozio dissimulato era stata dalla corte d’appello affrontata d’ufficio, senza il rispetto del principio del contraddittorio. La banca resisteva con controricorso e memoria.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 24699 del 19.10.2017, nel rigettare il ricorso delinea, con maggior chiarezza la figura giuridica del mutuo di scopo: “ per una corretta rappresentazione del profilo è opportuno sottolineare che il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione; l’elemento caratterizzante è che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 317-01 e prima ancora Cass. n. 2876-88); per tale ragione il mutuo di scopo si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo: dal punto di vista strutturale, visto che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l’attuazione in concreto dell’attività programmata; e dal punto di vista funzionale, poiché nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest’ultima prestazione, in termini corrispettivi dell’ottenimento della somma erogata (e v. Cass. n. 5805-94; Cass. n. 7116-98); essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (v. Cass. n. 317-01; Cass. n. 2796-72)”.
La Suprema Corte, sul caso così ha deciso: La nullità del contratto di mutuo di scopo, consegue all’accordo – dissimulato- delle parti volto a determinare l’utilizzo della provvista per una finalità diversa da quella prevista dal contratto – parzialmente simulato- di mutuo, finalità diversa che può, per esempio, anche corrispondere con quella di ripianare ed estinguere, pregressi debiti contratti con la stessa banca che ha concesso il mutuo.
Qualora invece, si tratti di inosservanza al programma di destinazione delle somme avute a titolo di mutuo, programma nel quale consiste lo scopo pattuito tra le parti nel contratto di mutuo, non si parla di nullità ma, solo di mero inadempimento.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI COLLEGATI ALL’ARGOMENTO
Cass. pen. sez. II, 15.07.2016 n. 31980; Cass. civ. Sez. I, 26-01-2016, n. 1369; Cass. civ. Sez. I, 22-12-2015, n. 25793; Cass. 19.07.2012 n. 12454; ed in giurisprudenza di merito, tra le più recenti, cfr. Trib. Bergamo sez. III, 07.02.2017). Cassazione civile – Sezione I – Sentenza 26 marzo 2012, n. 4792 Cassazione civile – Sezione III – Sentenza 20 aprile 2007, n. 9511 Cassazione civile – Sezione I – Sentenza 11 gennaio 2001, n. 317; Cassazione civile – Sezione I – Sentenza 21 luglio 1998, n. 7116; Cassazione civile – Sezione I – Sentenza 15 giugno 1994, n. 5805 Cassazione civile – Sezione III – Sentenza 21 dicembre 1990, n. 12123;
Dato normativo: Codice Civile – Art. 1813
Estremi del documento Civile Ord. Sez. 1 Num. 24699 Anno 2017 – Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO – Data pubblicazione: 19/10/2017
Articolo di MONICA MANDICO avvocato del Foro di Napoli.
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