Eccezione di continenza. Sentenza 782/2017 Tribunale di Trani
SENTENZA N. 782/2017 DEL TRIBUNALE DI TRANI – G.U. DOTT.SSA MARIKA SCHIRALDI – PUBBLICATA IL 17 APRILE 2017 NELL’AMBITO DEL PROC. CIV. R.G. 94018248/2017 TRA UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA (avv. Rocco Nanna) C/ …………………… (avv.ti Pietro e Roberto Tournier).
“Deve essere disattesa l’eccezione di continenza sollevata dagli opponenti in quanto presupposto per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 39 cpc dagli stessi invocata è che le due cause in rapporto di continenza pendano dinanzi a giudici diversi, cioè non appartenenti alla stesso ufficio giudiziario. E’ valida la cms se riveste i caratteri della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, requisito che ricorre quando la clausola preveda sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e sia la sua periodicità“
Il Tribunale di Trani, con la sentenza in commento, ha seccamente rigettato l’avversa eccezione di continenza di cause che pendevano dinanzi al medesimo giudice, richiamando principi ormai de iure condito, non essendo configurabile né il nesso di litispendenza né quello di continenza tra due cause proposte dinanzi allo stesso Tribunale, dovendosi in tal caso disporre la riunione ex art. 274 cpc (cfr. Cass. N. 12681/99, Cass. 13348/2004, nonché Cass. Sez. Un. 20596/2007).
Se due cause pendono dinanzi allo stesso giudice (id est Tribunale, nel caso di specie) , non può aversi litispendenza, bensì connessione che comporta ex se soltanto l’opportunità della loro trattazione simultanea; per aversi litispendenza o continenza è necessario, infatti, che le due cause siano pendenti dinanzi a giudici diversi (una dinanzi al Tribunale di Trani e l’altra dinanzi al Tribunale di Canicattì).
CASS. 11.8.94 n. 7352 (ex multis) ha sempre insegnato che “QUANDO DUE CAUSE SI PRESTANO A TESI E RICHIESTE CONTRAPPOSTE, SICCHE’ L’ACCOGLIMENTO TOTALE DELLE DOMANDE PROPOSTE DA CHI SI E’ FATTO ATTORE IN UNA CAUSA SIA INCOMPATIBILE, SUL PIANO LOGICO-GIURIDICO, CON LA CONDANNA TOTALE DEL MEDESIMO NELL’ALTRA CAUSA IN CUI E’ CONVENUTO, NON PUO’ DIRSI SUSSISTENTE TRA LE DUE CAUSE UN RAPPORTO DI LITISPENDENZA (POICHE’ I FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLE DOMANDE SONO DIVERSI), NE’ UN RAPPORTO DI CONTINENZA, BENSI’ UN RAPPORTO DI CONNESSIONE, DIVERSO DA QUELLO DI ACCESSORIETA’. NE CONSEGUE CHE, AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 1, CPC, DEVE RITENERSI COMPETENTE IL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO E CHE LA PREVENZIONE DEVE DETERMINARSI IN BASE ALLA DATA DI NOTIFICA DELLA CITAZIONE, COME IMPOSTO DALL’ULTIMO COMMA DELL’ART. 39 CPC, APPLICABILE NON SOLTANTO IN TEMA DI LITISPENDENZA E DI CONTINENZA, MA ANCHE DI CONNESSIONE“.
Il Tribunale, quanto al computo degli interessi ai fini dell’accertamento del tasso soglia e dei superamento o meno del tasso usurario ha condiviso l’orientamento in base al quale debbano essere computate anche le commissioni di massimo scoperto, così invocando a presidio l’obiter dictum di Cass. Pen. II Sez. 19.2.2010, n. 12028.
A tal riguardo, va, invece, richiamata l’attenzione sulla recente sentenza dei Supremi Giudici della nomofilachia (id est Cass. 12965/2016, depositata in data 22 giugno 2016) che ha attribuito rilievo centrale all’art. 2 bis della L. 2/2009 che, disciplinando la materia, ha effettuato una ricognizione dell’esistente con l’effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via di sottrarla a censura sotto il profilo della mancanza di causa.
I Supremi giudici, quanto alla inclusione delle c.m.s. fra le componenti di calcolo ai fini dei tassi soglia, hanno finalmente rammentato il possibile conflitto fra i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse che, fino al secondo semestre 2009, escludevano la cms dal calcolo del tegm, recependo le istruzioni della Banca d’Italia, e l’art. 644, comma 4, del cp.
Tale conflitto, effettivamente, era stato risolto dalle Sezioni penali della Cassazione nel senso della prevalenza della norma penale con la conseguenza che anche le cms avrebbero dovute essere conteggiate.
La prima Sezione civile della Cassazione, invece, con una decisione diametralmente opposta, ha categoricamente smentito tale interpretazione, sulla base di due argomenti: a) il primo è che la nuova disciplina in tema di cms introdotta dalla l. 2/2009 non contiene un chiaro regime di diritto intertemporale rivolto al periodo precedente alla sua entrata in vigore, in quanto non assume carattere di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 4, del cp, ma integra un vero e proprio mutamento innovativo nella disciplina complessivamente intesa, non applicabile, quindi, retroattivamente; b) il secondo è che, nella rilevazione dei tassi usurari, è necessario utilizzare dati tra loro comparabili ed omogenei.
In sostanza, deve sempre esservi simmetria tra la metodologia di calcolo del tegm e quella di calcolo dello specifico teg contrattuale, sicché, se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava è certamente viziato.
Avv. Rocco Nanna
Scarica la sentenza ( file .pdf 1.30 Mb)