IPOTECA SU BENI CONFISCATI Confisca, tutela dei diritti dei terzi e cessione dei NPLs alla luce della sentenza n. 9677/17
L’Avvocato Dino Crivellari firma un interessante articolo sulla confisca, tutela dei diritti dei terzi e cessione dei NPLs alla luce della sentenza n. 9677/17 .
L’articolo è apparso sull’autorevole rivista Giustizia Civile .com il 7 febbraio 2017 (leggi l’articolo).
Vi proponiamo qui di seguito un abstract.
La nota a sentenza che segue affronta l’analisi della recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione – Sez. Pen. I – n. 9677, emessa in data 7 febbraio 2017, che ha così statuito: “I terzi titolari di diritti su beni confiscati ai mafiosi, possono ottenere la tutela dei loro diritti a due condizioni: che i diritti preesistessero al momento della confisca e che sia dimostrata la buona fede del terzo nel momento della nascita di quel diritto”.
La nota a sentenza affronta i controversi temi della estraneità del terzo alla condotta criminosa, della buona fede ed dell’affidamento incolpevole, in merito ai quali rileva il principio di estraneità al reato, individuabile anche in presenza dell’elemento di carattere oggettivo integrato dalla derivazione di un vantaggio dall’altrui attività criminosa, purché non manchi la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, dunque, nella non conoscibilità del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva del reato commesso dal condannato.
Sulla base delle considerazioni del Collegio, si analizza l’onere della prova, che fa carico ai terzi, sia relativamente alla titolarità dello ius in re aliena, sia con riferimento alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa o, all’affidamento incolpevole prodotto da una situazione di apparenza, che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza.
Nell’ipotesi in cui il terzo titolare del diritto reale sia un istituto finanziario, devono essere tenute in considerazione anche le disposizioni di settore attinenti all’erogazione del credito.
La sentenza n. 9677-17 del 7/2/17 conferma un principio: i terzi titolari di diritti su beni confiscati ai mafiosi, possono ottenere la tutela dei diritti a due condizioni, che i diritti siano preesistenti al momento della confisca, e che al momento della nascita di quel diritto, sia dimostrata la buona fede del terzo.
La nota de qua è l’occasione anche per un’analisi dell’ipotesi tipica, quella del finanziamento bancario, con relativa iscrizione ipotecaria su un immobile successivamente confiscato per reati connessi alle attività mafiose.
Parrebbe facile dimostrare che l’ipoteca sia stata iscritta prima del provvedimento di confisca, mentre è più complesso dimostrare la buona fede della banca.
Uno degli aspetti più significativi della fattispecie in esame è il principio di buona fede, al centro della pronuncia di legittimità di cui in oggetto.
La Corte, infatti, dispone che: “ai terzi fa carico l’onere della prova … relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza”.
La fattispecie, per le banche, è complicata dalla circostanza che esse sono tenute a conoscere approfonditamente la vicenda del destinatario del finanziamento al di là della “situazione di apparenza creata dal reo e dai terzi intestatari dei beni, situazione di apparenza che non poteva essere superata con l’ordinaria diligenza e che quindi ne giustifica l’ignoranza”.
La Corte, inoltre, sostiene che “l’avvenuto rispetto della procedura interna per la concessione di finanziamenti” non parrebbe idoneo a dimostrare la buona fede.
Secondo la Cassazione “la motivazione deve piuttosto indagare, al fine di riconoscere la buona fede, il contenuto dell’istruttoria svolta dall’istituto finanziario che ha erogato il finanziamento con particolare riferimento ad una seria, approfondita ed autonoma ricostruzione (anche mediante l’intervento di organi tecnici esterni alla filiale ovvero anche a livello di audit) delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti”.
La Corte, infatti, pare statuire che le banche, per dare prova della loro buona fede, debbano dimostrare che, dalle indagini effettuate in sede di istruttoria per la concessione del prestito, non sia possibile desumere che i richiedenti fossero affiliati ad associazioni criminali.
La decisione in esame appare significativa sia per le banche erogatrici, che per i cessionari dei relativi crediti, tanto più che le attività criminali suscettibili dei provvedimenti di confisca penale non sono limitate a territori ben individuati e ristretti, ma sono presenti in tutto il Paese.
Un altro aspetto è stato oggetto di approfondita valutazione: se è molto probabile che una banca, seguendo le indicazioni del S.C. possa dimostrare la buona fede, molto meno probabile è che questo riesca a farlo il creditore, succeduto nella titolarità del diritto che si vuole tutelare dalla applicazione della confisca, a seguito di cessione del credito.
Nella operazione di cessione del credito, non è previsto che il cessionario acquisisca la documentazione utilizzata al momento della concessione del credito. Con la cessione pro soluto, il cedente garantisce l’esistenza del credito e non altro.
Dunque è molto probabile che il cessionario si trovi in estrema difficoltà. Se sarà stato lungimirante avrà previsto una clausola di revisione del prezzo per il caso in cui un credito ipotecario sia privo di garanzie.
Una soluzione, che la nota opportunamente evidenzia, pare essere offerta dal diritto, disciplinato contrattualmente, di retrocedere dal cessionario al cedente il credito affetto dalla confisca del bene ipotecato con ripetizione del prezzo.
E’ un’ipotesi che i cessionari dovrebbero prevedere per tutelarsi anche nei casi in cui sussistano, sia pur solo sospetti, che il credito acquisito possa essere affetto da problematiche usuraie risalenti alla fase in bonis del credito.
Avv. Arturo Di Lorenzo