Le nuove regole del Default : suggerimenti per evitare il peggio.
Banca d’Italia precisa che la nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
A) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (180 per la PA) nel pagamento di una obbligazione rilevante (default oggettivo);
B) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione della garanzia, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
È evidente la sproporzione tra i due casi dove nel primo basta un ritardo di oltre 90 giorni nel pagamento di rate da 100 o 500 € e il superamento dell’1% dell’esposizione (situazione ben modesta e peraltro ricorrente), mentre in quello B) siamo di fronte ad un vero e proprio deterioramento del merito creditizio.
Banca d’Italia precisa altresì che le modifiche della definizione di default relativa alle cosiddette “soglie di rilevanza” non hanno invece alcun impatto sulla classificazione a sofferenza.
Resta il fatto che, poiché l’entrata in vigore della nuova definizione di default ha un significativo impatto sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi, appare elevata la probabilità che gli intermediari saranno estremamente restrittivi nella valutazione di merito creditizio in presenza di default, anche solo oggettivo.
Sarebbe quindi opportuno che la Banca d’Italia invitasse gli intermediari ad essere invece molto prudenti ed a non considerare equivalenti i casi A) e B) ai fini delle classificazioni a UTP o a sofferenza per evitare che, situazioni critiche minimali come quelle sub A) inducano a classificazioni inutilmente dannose, anche per le banche.
In altre parole, si ritiene che Banca d’Italia dovrebbe adoperarsi con una specifica azione di moral suasion per evitare che l’introduzione in Italia di norme così stringenti (e controindicate per il contesto nazionale caratterizzato dalla normalità dei ritardi nei pagamenti) inducano le banche a deresponsabilizzarsi dai compiti irrinunciabili di corretta e adeguata valutazione di merito creditizio, nascondendosi dietro l’applicazione di meccanismi automatici di classificazione.
Ciò considerando anche gli effetti destabilizzanti di massicce segnalazioni in Centrale rischi, ma anche nei SIC (sistemi di informazioni creditizie) non soggetti né controllati dalla Banca d’Italia. Anzi sarebbe opportuno che le banche venissero invitate almeno a non fornire ai SIC le segnalazioni relative al nuovo default oggettivo.
Altro tema su cui si richiama la sensibilità della Banca d’Italia è il fornire adeguati suggerimenti alle banche per evitare i nefasti effetti del cosiddetto “contagio” dovuto all’estensione del default del proprio cliente ai fornitori e ai clienti di quest’ultimo, le cui conseguenze potrebbero avere impatti sistemici sul tessuto economico nazionale.
Avv. Dino Crivellari