Ordinanza 348/2018 RG del Tribunale di Pistoia. Chiusura anticipata di espropriazione forzata.
Con l’ordinanza emessa il 24 maggio 2018, pronunciando su un reclamo ex art. 669 terdecies cpc proposto dagli esecutati e dagli occupanti la unità immobiliare espropriata avverso il provvedimento interinale con il quale il Giudice della Esecuzione aveva respinto la richiesta di sospensione avanzata con la opposizione agli atti esecutivi, il Tribunale di Pistoia ha affrontato ed esaustivamente trattato e delineato la interpretazione da dare all’art. 164 bis disp. att. cpc, che prevede la possibilità di chiusura anticipata della espropriazione forzata, quando la stessa si appalesi infruttuosa e/o, comunque, antieconomica.
Il Tribunale di Pistoia, correttamente a parere del sottoscritto, ha:
1) dichiarato inammissibili tutte le domande svolte ex adverso e attinenti al merito della controversia ritenendo che in sede di reclamo dovesse essere trattata soltanto la correttezza o meno della negata sospensione della esecutività;
2) rigettato il reclamo, poichè insussistenti sia il fumus boni juris, sia il periculum in mora. In particolare è stato affermato che l’art. 164 bis disp att. c.p.c. tutela non il debitore, bensì il soddisfacimento del creditore procedente. In punto di fumus boni juris la norma suddetta collega la possibilità di chiudere anticipatamente il processo esecutivo al fatto che i creditori non possano più ottenere un soddisfacimento effettivo.
Ciò avviene quando:
a) i costi per proseguire la procedura sono superiori al ricavato;
b) tenuto conto del tempo trascorso dall’inizio della procedura ed il numero degli esprimenti infruttuosi, sia ragionevole ritenere che il credito azionato non troverà soddisfazione; e
c) il presumibile valore di realizzo soddisfi il creditore solo in maniera irrisoria.
Il periculum in mora – individuato da parte reclamante nel grave danno conseguente la liberazione dell’immobile – è stato ritenuto non sussistente, perché la liberazione era già avvenuta nelle more; ma, a parere del sottoscritto, prescindendo dalla motivazione data dal Tribunale, deve, comunque, ritenersi sempre insussistente nei confronti della parte debitrice, se è vero che la disciplina in disamina è stata emanata a tutela soltanto della parte creditrice, talchè giammai potrà essere invocata la applicazione dalla esecutata, la quale, quindi, non potrà sostenere di subire pregiudizio dalla eventuale errata applicazione della normativa.
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