Ordinanza accoglimento 720bis 702 bis c.p.c.
Ordinanza di accoglimento ad esito di procedimento sommario di cognizione ex art 702 bis c.p.c., pronunciata dal Tribunale di Brescia in materia di contratto di leasing con particolare riferimento al rilascio di immobile concesso in locazione finanziaria.
Ritengo che tale provvedimento enunci due principi potenzialmente utili ai nostri aderenti:
1) La disciplina di cui all’art. 1526 c.c. non è applicabile qualora il bene oggetto della locazione finanziaria non sia ritornato nella disponibilità del concedente. Pertanto, l’utilizzatore che – a seguito di cessazione anticipata di contratto di leasing per inadempienza – non abbia provveduto alla restituzione del bene al concedente, non potrà richiedere la restituzione dei canoni versati con consequenziale riconoscimento di equo compenso per il godimento oltre al risarcimento del danno.
2) Il contratto di leasing non rientra tra le materie oggetto di mediazione ex art 5 D.Lgs. 28/10. Difatti , “nell’elencazione di cui al citato articolo non è riportato il contratto di locazione finanziaria, né questo può essere fatto rientrare nella nozione di contratto finanziario il quale regola l’accordo mediante il quale si realizza un investimento di natura finanziaria anche attraverso la prestazione di servizi e attività di investimento regolati dal D.Lgs. 58/98.
Avv. Fabio Forino
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