Procedura di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012.
Il Tribunale di Milano rigetta l’omologazione dell’Accordo di ristrutturazione, rilevando, in seguito alle contestazioni mosse dal creditore privilegiato, il migliore soddisfacimento dei crediti con l’alternativa liquidatoria.
Non constano precedenti in termine.
Il Tribunale di Milano non ha omologato l’Accordo proposto ex art. 7 e segg. della L. 3/2012, approvato dai creditori chirografari, poiché il credito privilegiato sarebbe stato soddisfatto in misura superiore mediante l’alternativa liquidatoria del bene oggetto della garanzia.
Le uniche modalità di espressione del voto da parte dei creditori chirografari sono quelle previste dall’art. 11 della L. 3/2012. Le fattispecie sono tipiche e non sono ammesse deroghe. E’ inammissibile la formulazione del dissenso espressa mediante il deposito di una Memoria di “Opposizione all’Accordo” depositata in Cancelleria.
Avv. Valentina Bavetta