Sentenza 2339/2017 del Tribunale di Palermo. Azioni di responsabilità promosse dal curatore fallimentare contro gli amministratori e sindaci di società.
Il Tribunale di Palermo, innanzitutto, aderisce al principio secondo il quale il dies a quo di decorrenza della prescrizione ex art. 2394 c.c. e 146 L. Fall. può essere anche precedente o successivo alla data di dichiarazione del fallimento, ferma restando la presunzione juris tantum di coincidenza tra i due momenti, ed avendo esclusivo rilievo nell’indagine gli impedimenti che incidono sul piano oggettivo nella alterazione della conoscenza dell’insufficienza patrimoniale da parte del creditore (non fanno gioco le scarse cognizioni tecniche del creditore e la sua incapacità di leggere il bilancio, mentre sarebbe determinante l’alterazione di poste del bilancio che precludono l’individuazione della consistenza patrimoniale).Il Tribunale poi si allinea al principio delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Unite, n. 9100/2015, della c.d. prossimità della prova, evidenziando tuttavia (conforme Cass. Sez. I. Civile 8403/2016) che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consenso alla produzione tardiva di documenti può espresso solo con riferimento all’esame di quelli accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal Giudice.
Altro principio riguarda la iscrizione in bilancio della capitalizzazione dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità (art. 2424, comma 2, lettera b, I, n. 2, c.c. e art. 2426, comma 1^, n. 5, c.c.). Il Tribunale la ritiene possibile allorquando l’utilità patrimoniale costituente il presupposto per la capitalizzazione della spesa non si identifica con il mero vantaggio derivante da una operazione positiva, ma deve configurarsi quale ricavo di impresa direttamente collegato al costo sostenuto in un determinato esercizio e tale da manifestarsi in termini di utilità economica generata dal costo, anche in anni successivi.
Trattandosi di una fattispecie nella quale la curatela attrice ha posto a base dell’azione di responsabilità la violazione dell’art. 2486 c.c., il Tribunale affronta il dovere di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e lo risolve in piena aderenza alle numerose sentenze rese in materia dalla Suprema Corte.
Infine, la sentenza quanto alla quantificazione del danno aderisce alla nota interpretazione che occorre verificare se la perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell’attività sociale senza capitale sia integralmente riconducibile alle nuove operazioni poste in essere dagli amministratori secondo un principio di rigorosa causalità. Pertanto il danno va dimostrato in concreto.
Fallimento – Responsabilità amministratori e sindaci – prescrizione – insufficienza patrimoniale – principio della vicinanza della prova – tardiva produzione in sede di CTU – iscrizione in bilancio della capitalizzazione dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità – dovere di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale – quantificazione del danno.