24 Maggio 2017
Sentenze
POSTDATAZIONE ASSEGNO. SENTENZA N. 631/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI.
SENTENZA N. 631/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI – PRESIDENTE DOTT. EGIZIANO DI LEO .- RELATRICE D.SSA MARIA TERESA GIANCASPRO –
PUBBLICATA IL 22 MAGGIO 2017 NELL’AMBITO DEL PROC. CIV. RG 1764/2011 TRA BANCA POPOLARE DI MILANO ( avv. Rocco Nanna) C/ ………………………..- RIFORMA TOTALE DELLA SENTENZA N. 139 / 2011 DEL TRIB. FOGGIA – SEZ. DIST. DI MANFREDONIA .La postdatazione dell’assegno non determina di per sé la nullità né la inesigibilità del titolo; ciò vale anche nell’ipotesi di accordo tra le parti con cui il creditore si impegna a non presentare l’assegno all’incasso prima della data indicata sul titolo medesimo…fatte salve le implicazioni di carattere fiscale che giustificano il rifiuto della banca alla negoziazione.
PUBBLICATA IL 22 MAGGIO 2017 NELL’AMBITO DEL PROC. CIV. RG 1764/2011 TRA BANCA POPOLARE DI MILANO ( avv. Rocco Nanna) C/ ………………………..- RIFORMA TOTALE DELLA SENTENZA N. 139 / 2011 DEL TRIB. FOGGIA – SEZ. DIST. DI MANFREDONIA .La postdatazione dell’assegno non determina di per sé la nullità né la inesigibilità del titolo; ciò vale anche nell’ipotesi di accordo tra le parti con cui il creditore si impegna a non presentare l’assegno all’incasso prima della data indicata sul titolo medesimo…fatte salve le implicazioni di carattere fiscale che giustificano il rifiuto della banca alla negoziazione.
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in commento, accogliendo l’appello della Banca, ha totalmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia che la aveva condannata al risarcimento del danno, pari ad E. 115.000,00 per essersi rifiutata di negoziare assegni postadatati, senza la loro preventiva regolarizzazione.
La Corte barese ha ribadito che la regolarizzazione dell’assegno postdatato avviene mediante versamento dell’imposta proporzionale calcolata come avviene per le cambiali (id est 12 per mille), nonché attraverso le sanzioni sancite in materia di bollo, a norma degli artt. 118 e 121 RG n. 1736/1933 e della nota all’art. 5 della Tariffa allegata al dpr 642/72.
Ne consegue che la richiesta di regolarizzazione degli assegni de quibus da parte della banca trattaria era legittima così come era legittimo il suo rifiuto alla negoziazione dei medesimi titoli, pretesa dai beneficiari che l’avevano tratta in giudizio dinanzi al predetto Tribunale.
Ne consegue che la richiesta di regolarizzazione degli assegni de quibus da parte della banca trattaria era legittima così come era legittimo il suo rifiuto alla negoziazione dei medesimi titoli, pretesa dai beneficiari che l’avevano tratta in giudizio dinanzi al predetto Tribunale.
La sentenza impugnata aveva completamente obliterato la circostanza che “LA POSTDATAZIONE E’ GIA’ DI PER SE’ INDICE DI MANCANZA DI COPERTURA“ (cfr. Cass. Sez. II 10.12.1986) e che l’emissione di un assegno postdatato era ed è illegale, anche se l’emissione di detto titolo di credito, dopo l’entrata in vigore del D. LGS. 507/99, non configura più il fatto come reato penale, bensì, come condotta sanzionabile amministrativamente per l’evasione del bollo (D.P.R. 642/72).
E’ vero che l’art. 31 del R.D. recita testualmente: “L’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.” Ma è altresì vero che la predetta norma va coordinata con l’art. 121 della medesima Legge sull’assegno, che la sentenza impugnata aveva completamente obliterato, che impone al presentatore la regolarizzazione fiscale, in quanto da parificarsi alla cambiale.
Cass. Sez. I, sentenza 24 maggio 2016 n. 10710, ha rimarcato, infatti, che l’emissione di un assegno postdatato è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del regio decreto n. 1736 del 1933 e dà luogo a un giudizio negativo di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume enunciato dall’art. 1343 del cc”. E riteniamo che questo disvalore debba colpire non solo il comportamento del traente ma anche quello del giratario e dell’ultimo prenditore.
Cass. Sez. I, sentenza 24 maggio 2016 n. 10710, ha rimarcato, infatti, che l’emissione di un assegno postdatato è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del regio decreto n. 1736 del 1933 e dà luogo a un giudizio negativo di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume enunciato dall’art. 1343 del cc”. E riteniamo che questo disvalore debba colpire non solo il comportamento del traente ma anche quello del giratario e dell’ultimo prenditore.
La Banca aveva proposto appello avverso la ultronea sentenza del Tribunale foggiano instando presso la Corte barese non solo per la sua totale riforma ma anche per la inibitoria, che veniva rigettata dal Presidente ff. dell’epoca (id est il dott. Ivo Giudice) in quanto la relativa istanza non sarebbe stata depositata contestualmente alla nota di iscrizione a ruolo, motivazione superficiale sconfessata, però, dai timbri contestuali apposti dalla cancelleria lo stesso giorno e alla stessa ora, su entrambi gli atti giudiziari.
La Banca ha dovuto anche subire la procedura esecutiva mobiliare conclusasi con l’assegnazione della predetta somma di E. 115.000,00 in favore di parte appellata, che ora dovrà restituire, ciò che dovrà fare anche il suo difensore dichiaratosi distrattario.
La Banca ha dovuto anche subire la procedura esecutiva mobiliare conclusasi con l’assegnazione della predetta somma di E. 115.000,00 in favore di parte appellata, che ora dovrà restituire, ciò che dovrà fare anche il suo difensore dichiaratosi distrattario.
La Corte barese ha anche ritenuto corretta l’acquisizione al processo di primo grado di una microcassetta, con relativa trascrizione della conversazione telefonica, in quanto non tempestivamente disconosciuta, acquisizione avversata, invece, dalla banca, contenuto ritenuto, però, irrilevante in quanto nella conversazione erano coinvolti soggetti diversi dalla banca, ancorché suoi dipendenti.
La Corte barese ha, in sintesi, fatto correttissima applicazione dei principi dettati in subiecta materia dai Supremi Giudici secondo cui, in relazione ai danni verificatisi nell’ambito di un comportamento pienamente lecito (e l’attività bancaria, tutelata dall’art. 47 della Costituzione, è sottoposta a rigorosi controlli da parte di Bankitalia), tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva del debitore della prestazione, quanto in quello in cui risulti, invece, configurabile una responsabilità aquiliana, l’esistenza di un comportamento colposo del danneggiato (o presunto tale: id est parte attrice ndr), ESCLUDE in radice la responsabilità della banca, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno steso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all’incidenza causale del medesimo creditore della prestazione.
Avv. Rocco Nanna
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