17 Maggio 2017
Sentenze
Sentenza del tribunale di Trani sulla garanzia fideiussoria. Novembre 2016
SENTENZA N. 1748/2016 PUBBLICATA IL 18.11.2016 – TRIB. TRANI – G.U. DOTT. GUSTAVO INFANTINI ( BPM con l’avv. Rocco Nanna C/ DI BENEDETTO MICHELE con l’avv. Antonella Civale).
.
Il Tribunale di Trani, con la interessante sentenza in commento, ha finalmente riconosciuto l’autonomia della garanzia fideiussoria rispetto alla obbligazione principale, sancendone la piena validità ed efficacia anche in caso di invalidità del rapporto sottostante alla medesima garanzia.
L’opponente all’ingiunzione richiesta dalla Banca, infatti, aveva rilasciato in suo favore una garanzia fideiussoria in base alla quale era tenuto a corrisponderle quanto risultante dalle scritture contabili a prescindere dalla liceità o meno delle annotazioni contabili registrate sui conti della società.
.
Il garante – opponente si è impegnato ex contractu ” A PAGARE IMMEDIANTAMENTE ALL’AZIENDA DI CREDITO…………, QUANTO DOVUTOLE PER CAPITALE, INTERESSI, SPESE, TASSE ED OGNI ALTRO ACCESSORIO. PER LA DETERMINAZIONE DEL DEBITO GARANTITO FANNO PROVA IN QUALSIASI SEDE CONTRO IL FIDEIUSSORE, I SUCCESSORI O AVENTI CAUSA, LE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI “.
.
E’ de iure condito che l’art. 1945 del Codice civile non riconosce affatto al fideiussore, come il contratto de quo, del resto, una legittimazione sostitutiva a quella del debitore principale in ordine al proponimento di azioni che, per patto espresso, spettano esclusivamente al medesimo correntista.
Insomma, è solo il correntista che può contestare le risultanze del conto, che può chiedere la restituzione di eventuali interessi asseritamente corrisposti contra ius, che può chiedere la declaratoria di invalidità parziale o totale del contratto e non già i garanti che hanno sottoscritto un contratto radicalmente diverso, id est quello di garanzia.
Insomma, è solo il correntista che può contestare le risultanze del conto, che può chiedere la restituzione di eventuali interessi asseritamente corrisposti contra ius, che può chiedere la declaratoria di invalidità parziale o totale del contratto e non già i garanti che hanno sottoscritto un contratto radicalmente diverso, id est quello di garanzia.
.
Il Tribunale di Trani ha correttamente precisato con la pregevolissima sentenza in commento che “ attesa la natura autonoma di tale impegno ( id est fideiussorio ndr) , il garante non avrebbe potuto opporre alla creditrice opposta, in deroga all’art. 1945 c.c., tutte le eccezioni spettanti alla debitrice principale, tranne che l’eventuale” exeptio doli” o l’eventuale nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa. In altri termini, l’autonomia che caratterizza il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario nell’ambito del contratto autonomo di garanzia comporta che la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale no può essere opposta a quest’ultimo, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e attraverso il contratto autonomo si intenda assicurare il risultato che l’ordinamento vieta ( cfr. Cass. Civ. Sez. III, 07/03/2002, n. 3326).
.
Dunque, ad esempio, la nullità della pattuizione di interessi ultralegali per mancanza della forma scritta non si comunica al contratto autonomo di garanzia in quanto il risultato perseguito, il pagamento di interessi superiori a quelli legali, non è vietato dall’ordinamento, posto che la legge ammette che la parte cui è fatto credito si possa obbligare a pagare interessi, di saggio superiore a quello legale, purchè non usurari, ma chiede che siano determinati per iscritto, ex artt. 1284 e 1815 cod. civ.) .
.
Ne deriva che il diritto ad ottenere il pagamento di interessi superiori a quelli legali è configurabile secondo l’ordinamento e perciò la invalidità del patto
con cui è stata assunta la relativa obbligazione non si comunica al rapporto di garanzia… Ed anche in relazione agli interessi capitalizzati non correttamente dalla Banca sino al 30.6.2000, il credito vantato dalla opposta in sede monitoria non può essere ridotto.
Ne deriva che il diritto ad ottenere il pagamento di interessi superiori a quelli legali è configurabile secondo l’ordinamento e perciò la invalidità del patto
con cui è stata assunta la relativa obbligazione non si comunica al rapporto di garanzia… Ed anche in relazione agli interessi capitalizzati non correttamente dalla Banca sino al 30.6.2000, il credito vantato dalla opposta in sede monitoria non può essere ridotto.
.
E ciò per l’assorbente considerazione, rispetto ad ogni altra, della fondatezza della eccezione di prescrizione decennale sollevata della Banca opposta con la comparsa di risposta depositata il 25.11.2013 ( dunque tempestivamente, ex artt. 166 e 167 cpc, nel rispetto, cioè del termine di almeno 20 giorni prima della udienza di comparizione fissata in citazione per il 19.12.2013).
E ciò per l’assorbente considerazione, rispetto ad ogni altra, della fondatezza della eccezione di prescrizione decennale sollevata della Banca opposta con la comparsa di risposta depositata il 25.11.2013 ( dunque tempestivamente, ex artt. 166 e 167 cpc, nel rispetto, cioè del termine di almeno 20 giorni prima della udienza di comparizione fissata in citazione per il 19.12.2013).
Avv. Rocco Nanna
Leggi la Sentenza del Tribunale di Trani (file .pdf 2.13 mb)