Sovraindebitamento. Indicazioni per la composizione della crisi.
La nostra consulenza dalla verifica ed analisi della situazione debitoria, alla presentazione presso le autorità competenti, all’eventuale azione di contrasto alle azioni legali in corso.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 27 Gennaio 2012, n. 3 (pubblicata in G.U. del 30 gennaio 2012, n. 24)
- Decreto Legge 24 settembre 2014, n. 202 (Regolamento per creazione O.C.C.)
«Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.» (art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3/2012)
Con l’introduzione in Italia della legge 3 del 27 gennaio 2012 «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio», alcuni soggetti possono accedere alla procedura della composizione della crisi, al fine di risolvere il sovraindebitamento.…..
Con la legge 3/2012 si può trovare una soluzione alla piaga della crisi da sovraindebitamento, è possibile ridurre i debiti in tempi brevi o addirittura, in alcuni casi, ottenerne la remissione.
La riduzione stimata in media è pari a circa il 70% della cifra iniziale.
PRESUPPOSTI
- Squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente liquidabili e passività correnti scadute o di imminente scadenza.
- Difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni a causa di uno squilibrio perdurante
- Inadempimenti e altri fattori esteriori tipici possono non essersi ancora manifestati
- Situazione prodromica rispetto all’insolvenza (situazione di tensione finanziaria grave, seppur non necessariamente irreversibile)
1. Consumatore
«Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» (art. 6, comma 2, lett. b), legge 3/2012)
=> Obbligazioni estranee ad attività d’impresa e professionale
2. Altri Soggetti
«Situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel presente capo» (art. 6, comma 1, legge 3/2012)
- Imprenditore agricolo –> Art. 2135 Codice Civile
- Start-up innovative –> Entro 4 anni dalla costituzione
- Imprenditori commerciali sotto-soglia –> Art. 1 Legge fallimentare:
- Imprenditore cessato –> Cancellazione da registro imprese da oltre 1 anno
- Socio illimitatamente responsabile –> Fuoriuscito da compagine sociale da oltre 1 anno
- Erede imprenditore defunto –> Entro 1 anno da morte
- Professionisti, Artisti e Lavoratori autonomi
- Dottori commercialisti, avvocati, notai
- Ingegneri, geometri, architetti
- Medici, psicologi, farmacisti
- Società tra professionisti
- Associazioni professionali
- Enti privati non commerciali
- Associazioni, Fondazioni, Comitati, Imprese sociali, Enti lirici;
- Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Associazioni sportive dilettantistiche;
- Organizzazioni non governative, ONLUS, Centri di formazione professionale, Istituti di patronato.
- Imprenditori commerciale sopra-soglia –> Debiti < € 30.000 (?)
PROCEDURE
1. Consumatore
- Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Piano del consumatore
- Liquidazione del patrimonio
2. Altri Soggetti
- Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Liquidazione del patrimonio
Liquidazione del patrimonio: istituto non utilizzabile da enti privati senza scopo di lucro o enti non commerciali
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COME FUNZIONA
Il debitore che presenta i requisiti del sovraindebitamento, prima che il debito diventi esecutivo, ha tre possibilità per risolvere la crisi:
1. Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti
2. Piano del consumatore per persone fisiche senza debiti derivanti dall’attività di impresa o professione.
3. COMPOSIZIONE DEDICATA: è un piano in cooperazione con un organismo di composizione, piano non necessita di accordo con il creditore e, in caso di omologazione da parte del Tribunale competente, provoca l’esdebitamento da ogni insolvenza.
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Il debitore che presenta i requisiti del sovraindebitamento, prima che il debito diventi esecutivo, ha tre possibilità per risolvere la crisi:
1. Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore: in questo caso il debitore sottopone ai creditori una proposta di ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, dopodiché il Tribunale verifica che vi sia il consenso dei creditori che, devono rappresentare almeno il 60% dell’ammontare dei crediti e se c’è si passa all’omologazione dell’accordo.
2. Piano del consumatore: il requisito principale è essere persone fisiche senza debiti derivanti dall’attività di impresa o professione, essere in buona fede, ovvero, la colpa del sovraindebitamento deve essere per cause non imputabili al consumatore.
3. COMPOSIZIONE DEDICATA: questa procedura, come la precedente, verte sulla preparazione di un piano in cooperazione con un organismo di composizione, ma tale piano non necessita di accordo con il creditore e, in caso di omologazione da parte del Tribunale competente, provoca l’esdebitamento da ogni insolvenza.
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QUALI SONO I VANTAGGI
- Individuazione di procedure favorevoli al consumatore, per cui non è prevista l’approvazione della maggioranza dei creditori.
- Vincolatività dell’omologazione del piano, anche verso i creditori che non accettano la proposta.
- Previsione della possibilità anche di un pagamento non integrale.
- Introduzione di alternative alla liquidazione dei beni.
- blocco dell’evoluzione degli interessi sui debiti chirografari, dunque possibilità di ottenere il blocco delle procedure esecutive ed un eventuale esdebitazione qualora si verifichi una completa soddisfazione del piano per debiti insoluti.
- Uscita da centrale rischi e crif, quindi nuove possibilità future di accesso ai crediti.
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ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
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SOGGETTO SOVRAINDEBITATO
Ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.)
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O.C.C. presso un ente pubblico
Individuazione di una o più persone fisiche (gestori della crisi) incaricate di gestire il procedimento di composizione o di liquidazione del patrimonio.
(art. 15, comma 1, legge 3/2012 e art. 9, comma 1, decreto 202/2014)
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Tribunale (Volontaria Giurisdizione)
Designazione da parte del Giudice di un professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 l. fall. (oppure notaio) facente le funzioni di O.C.C.
(art. 15, comma 9, legge 3/2012)
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GESTORE DELLA CRISI
«La persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.» (art. 2, comma 1, lett. f), decreto 202/2014)
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- Accettazione + Dichiarazione di indipendenza
- Ausiliario del Giudice delegato alla procedura
- Ausiliare del debitore nell’elaborazione del piano e dell’esecuzione della proposta
- Liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio + Gestore della liquidazione
- Attestatore fattibilità del piano sottostante alla proposta
- Relazione su: a) cause indebitamento; b) diligenza consumatore; c) ragioni incapacità adempiere;
d) resoconto solvibilità consumatore ultimi 5 anni; e) atti impugnati da creditori;
f) giudizio completezza ed attendibilità documentazione e informazioni depositate.
- Ruolo specifico nelle diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
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FUNZIONI O.C.C.
- Cura comunicazioni con creditori
- Coadiuvare nell’elaborazione del piano sottostante alla proposta
- Esecuzione della proposta
- Formalità pubblicitarie
- Gestore della liquidazione
- Liquidatore giudiziale nell’accordo o nei piani del consumatore omologati
- Redazione della relazione particolareggiata
- Relazioni ai creditori e al giudice sui consensi espressi
- Rilascio dell’attestazione di fattibilità del piano
- Verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta
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SOVRAINDEBITAMENTO: la nostra consulenza
Possiamo assistervi in tutte le fasi per le redazioni dei piani relativi.
Dalla verifica ed analisi della situazione debitoria, alla presentazione presso le autorità competenti, all’eventuale azione di contrasto alle azioni legali in corso.
E tanto altro ancora.
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