17 Maggio 2017
Sentenze
TRIBUNALE DI TRANI – SENTENZA N. 732/2016 IN TEMA DI FIDEIUSSIONI
TRIBUNALE DI TRANI – SENTENZA N. 732/2016 IN TEMA DI FIDEIUSSIONI – G.U. DOTT. ELIO DI MOLFETTA – PUBBLICATA IN DATA 9 MAGGIO 2016
Il Tribunale di Trani – GU dott. Elio Di Molfetta – con la sentenza in commento ha ritenuto il contratto fideiussorio stipulato con la Banca come un vero e proprio negozio autonomo di garanzia del tutto sganciato dalla accessorietà, che caratterizza solitamente tale contratto.
Il Tribunale di Trani – GU dott. Elio Di Molfetta – con la sentenza in commento ha ritenuto il contratto fideiussorio stipulato con la Banca come un vero e proprio negozio autonomo di garanzia del tutto sganciato dalla accessorietà, che caratterizza solitamente tale contratto.
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Secondo detto Tribunale, la clausola secondo cui i” i fideiussori si sono obbligati a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese e tasse ed ogni altro accessorio” , vale a qualificarlo ocme contratto autonomo di garanzia, come eccepito dalla banca, escludendo che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali , contenuta nel contratto di c/c, si comunichi al negozio fideiussorio nemmeno in caso di nullità della clausola relativi agli interessi anatocistici, con nullità limitata alla sola previsione degli interessi usurari, non vietandolo affatto il nostro Ordinamento giuridico, come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del D.Lgs. 385/93.
La Banca, infatti, aveva correttamente eccepito la inammissibilità ed infondatezza dell’eccezione anatocistica formulata dai garanti in quanto nel testo della garanzia era stato previsto si legge che “ “PER LA DETERMINAZIONE DEL DEBITO GARANTITO FANNO PROVA IN QUALSIASI SEDE CONTRO IL FIDEIUSSORE, I SUCCESSORIO AVENTI CAUSA, LE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI DELL’AZIENDA DI CREDITO”.
Secondo detto Tribunale, la clausola secondo cui i” i fideiussori si sono obbligati a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese e tasse ed ogni altro accessorio” , vale a qualificarlo ocme contratto autonomo di garanzia, come eccepito dalla banca, escludendo che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali , contenuta nel contratto di c/c, si comunichi al negozio fideiussorio nemmeno in caso di nullità della clausola relativi agli interessi anatocistici, con nullità limitata alla sola previsione degli interessi usurari, non vietandolo affatto il nostro Ordinamento giuridico, come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del D.Lgs. 385/93.
La Banca, infatti, aveva correttamente eccepito la inammissibilità ed infondatezza dell’eccezione anatocistica formulata dai garanti in quanto nel testo della garanzia era stato previsto si legge che “ “PER LA DETERMINAZIONE DEL DEBITO GARANTITO FANNO PROVA IN QUALSIASI SEDE CONTRO IL FIDEIUSSORE, I SUCCESSORIO AVENTI CAUSA, LE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI DELL’AZIENDA DI CREDITO”.
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Trattasi, come è noto, di quel particolare contratto di garanzia, espressione della piena ed incontrovertibile autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’art. 1322, comma 2, del Codice civile, che si configura come contratto bilaterale tra il creditore ed il garante, stipulato anche all’insaputa o contro la volontà del medesimo debitore garantito.
Il fideiussore, come si legge nel relativo contratto si impegna a pagare alla banca, che escuta la garanzia, quanto risulta a debito del garantito, senza opporre eccezioni in ordine nè alla validità nè all’efficacia del rapporto di base.
Trattasi, come è noto, di quel particolare contratto di garanzia, espressione della piena ed incontrovertibile autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’art. 1322, comma 2, del Codice civile, che si configura come contratto bilaterale tra il creditore ed il garante, stipulato anche all’insaputa o contro la volontà del medesimo debitore garantito.
Il fideiussore, come si legge nel relativo contratto si impegna a pagare alla banca, che escuta la garanzia, quanto risulta a debito del garantito, senza opporre eccezioni in ordine nè alla validità nè all’efficacia del rapporto di base.
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La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che per qualificare il contratto di fideiussione come autonomo (cfr. Cass. 19300/2005) quello che conta è la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia. Ciò che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà, insita nel fatto che viene
esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola posta dall’art. 1945 c.c.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che per qualificare il contratto di fideiussione come autonomo (cfr. Cass. 19300/2005) quello che conta è la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia. Ciò che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà, insita nel fatto che viene
esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola posta dall’art. 1945 c.c.
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Ciò significa che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, e in caso di CTU, la falcidia del credito, nel caso di declaratoria di inefficacia dell’anatocismo, varrà per il correntista e non già per il garante, il quale si è impegnato a corrispondere alla Banca ciò che risulterà dovuto dal correntista in base alle sue scritture contabili.
Il garante, infatti, non potrà pretendere la restituzione delle somme di cui all’actio indebiti, perché non ha sottoscritto un contratto di c/c e/o di apertura di credito bensì un contratto diverso (id est di garanzia, appunto) – Cass., 29 novembre 2011, Sez. III, n. 25212.
Di tal guisa i garanti sono tenuti a corrispondere alla Banca quanto risultante dalle sue scritture contabili.
Ciò significa che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, e in caso di CTU, la falcidia del credito, nel caso di declaratoria di inefficacia dell’anatocismo, varrà per il correntista e non già per il garante, il quale si è impegnato a corrispondere alla Banca ciò che risulterà dovuto dal correntista in base alle sue scritture contabili.
Il garante, infatti, non potrà pretendere la restituzione delle somme di cui all’actio indebiti, perché non ha sottoscritto un contratto di c/c e/o di apertura di credito bensì un contratto diverso (id est di garanzia, appunto) – Cass., 29 novembre 2011, Sez. III, n. 25212.
Di tal guisa i garanti sono tenuti a corrispondere alla Banca quanto risultante dalle sue scritture contabili.
Avv. Rocco Nanna
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